Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che richieda l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 co. 2 del d.lgs. 42/2004.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edili- zio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146 co. 4 d.lgs. 42/2004). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
Interventi assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggisticaSono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, elencati nell’
Allegato B (art. 3 DPR 31/2017).
Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice,
scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti,
a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7 DPR 31/2017).
Iter proceduraleIl richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza secondo il modello
Mod.02SEM di cui all’Allegato C del DPR 31/2017, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica semplificata, di cui all’Allegato C del DPR 31/2017, redatta da un tecnico abilitato .
Nel solo caso in cui il Comune territorialmente competente non sia dotato di delega paesaggistica e l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire, il SUE trasmette alla Regione l’istanza e la documentazione a corredo (
Mod.01A), esclusivamente in formato digitale all’indirizzo pec:
aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it.
La Regione, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149 del Codice e all’Allegato A del DPR 31/2017, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica semplificata relative all’intervento, verificandone la completezza.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 10 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata
improcedibile ed archiviata.
Una volta verificata la completezza della domanda, la Regione procede all’esame della richiesta.
Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.
L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Regione entro 20 giorni rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.
Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio alla Soprintendenza di una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, alla Regione che adotta il provvedimento conclusivo nei 10 giorni successivi.
Se la valutazione del Soprintendente è negativa, il Soprintendente ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, a meno che l’intervento risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastante con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti, dandone idonea ed adeguata motivazione.
L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione alla Regione.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Fonte: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=108