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Settore di appartenenza ACCESSO AGLI ATTI Tipo di attività ACCESSO AGLI ATTI Oggetto della domanda Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
  • Inquadramento
    • PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE AI SENSI DEL D.P.R. 184/06


      Presentazione della richiesta scritta e motivata ai sensi della L. 241/90 (all’Unità Organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente, ovvero all’Unità Organizzativa competente a detenere stabilmente la documentazione quando la stessa risulti archiviata) su apposito stampato.
      Sulla richiesta dovranno essere indicati tutti i dati a disposizione del richiedente che consentano l’individuazione del documento richiesto. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (art. 2).
      La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione (art. 3).
      Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (art. 6).
      L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta (art. 7). Qualora i documenti richiesti non vengano ritirati e/o esaminati entro il termine previsto nell’atto di accoglimento, gli stessi verranno archiviati e per la visione dovrà essere presentata nuova istanza.
      Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela di interessi legittimi o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata (art. 9).
      Nelle comunicazioni di diniego, di limitazione o di differimento dell’esercizio del diritto di accesso, il cittadino deve essere informato sia circa la possibilità di diretta impugnazione del provvedimento nanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante ricorso entro 30 giorni, a norma dell’art. 25, comma 5, della L. 241/90, che sulla possibilità prevista dal comma 4 del citato art. 25, di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione adottata dall’Amministrazione comunale.
      Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
      Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Dirigente/Funzionario dell’ufficio responsabile del diritto di accesso. Se quest’ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.
      Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell’art. 25 della legge, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al Difensore Civico.

  • Adempimenti
    • Le modalita' per produrre i documenti richiesti dal procedimento on-line, si basano su questa metodologia:


      Documento compilabile on-line
      Documento acquisito via web

      Adempimenti e documenti da produrre per la richiesta on-line (dichiarazioni sostitutive di certificazioni - attestazioni - asseverazioni - eventuali dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese)


      Scelta del Comune al quale inoltrare la pratica
      Modello Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
      Invia Modello Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
      Sei il soggetto intermediario ?
      Scelta Procuratore
      Procura speciale per presentazione on line dell'istanza al Sue per ogni soggetto coinvolto
      Inserisci la procura
      Documento di identita' di ciascuno dei soggetti firmatari la Procura Speciale.
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      Documento comprovante il versamento dei diritti di segreteria.
      Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
      Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo
      Eventuali altri allegati
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